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La direttiva sull’Ets non discrimina l’alluminio. Secondo la Corte di giustizia europea, infatti, la mancata inclusione delle industrie dell’alluminio e della plastica nella prima fase di applicazione della direttiva 2003/87/Ce, sul sistema di scambio del diritto di emissioni di CO2 (Ets – Emission trading scheme), pur penalizzando il settore siderurgico, “non viola la parità di trattamento”. In questo modo i giudici europei hanno “scagionato” il legislatore comunitario dall’accusa di aver trattato in maniera differenziata situazioni analoghe. Il principio generale della parità di trattamento è un principio generale del diritto comunitario.
La vertenza, nella fattispecie, riguardava l’inclusione del settore siderurgico nell’ambito di applicazione della direttiva e l’esclusione da quest’ultima dei settori chimico e dei metalli non ferrosi, cui appartengono i settori della plastica e dell’alluminio. “Il coinvolgimento delle oltre 30mila imprese chimiche comunitarie in fase di prima attuazione dell’Emission trading avrebbe causato un eccessivo appesantimento gestionale, tanto che i vantaggi derivanti
dall’esclusione sarebbero risultati superiori a quelli derivati dall’inclusione”, scrive la Corte di giustizia in una nota. Per quanto riguarda i metalli non ferrosi, invece, la differenza di trattamento è stata considerata “giustificata” alla luce della scarsa quantità di emissioni imputabili al comparto.
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