La direttiva sul clima non discrimina l’alluminio. L’ha stabilito la Corte di giustizia Ue

La direttiva sull’Ets non discrimina l’alluminio. Secondo la Corte di giustizia europea, infatti, la mancata inclusione delle industrie dell’alluminio e della plastica nella prima fase di applicazione della direttiva 2003/87/Ce, sul sistema di scambio del diritto di emissioni di CO2 (Ets – Emission trading scheme), pur penalizzando il settore siderurgico, “non viola la parità di trattamento”. In questo modo i giudici europei hanno “scagionato” il legislatore comunitario dall’accusa di aver trattato in maniera differenziata situazioni analoghe. Il principio generale della parità di trattamento è un principio generale del diritto comunitario.
La vertenza, nella fattispecie, riguardava l’inclusione del settore siderurgico nell’ambito di applicazione della direttiva e l’esclusione da quest’ultima dei settori chimico e dei metalli non ferrosi, cui appartengono i settori della plastica e dell’alluminio. “Il coinvolgimento delle oltre 30mila imprese chimiche comunitarie in fase di prima attuazione dell’Emission trading avrebbe causato un eccessivo appesantimento gestionale, tanto che i vantaggi derivanti
dall’esclusione sarebbero risultati superiori a quelli derivati dall’inclusione”, scrive la Corte di giustizia in una nota. Per quanto riguarda i metalli non ferrosi, invece, la differenza di trattamento è stata considerata “giustificata” alla luce della scarsa quantità di emissioni imputabili al comparto.

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