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Il quadro normativo

La regolamentazione della problematica ambientale legata alla gestione dei rifiuti urbani è, a livello europeo, risalente agli anni settanta, anno del primo Programma di azione ambientale comunitario; risale infatti al 1975 l’emanazione della Direttiva CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti.
Anche l’ordinamento giuridico italiano ha accolto le direttive comunitarie e si è adoperato in modo da regolare in modo chiaro e preciso la materia.
La prima regolamentazione nazionale organica è stato il DPR del 10/09/1982, n. 915 che ha fatto chiarezza sul problema dei rifiuti e ha posto le basi per affrontarlo in modo adeguato con il grande merito di fissare i principi generali della materia.
Il decreto legislativo 22 del 5 febbraio 1997, meglio noto come “decreto Ronchi”, ha sostituito il DPR 915/82 ed ha recepito le Direttive europee emanate nella prima metà degli anni novanta, a seguito del IV Programma di azione ambientale:

Il V e VI programma di azione ambientale confermano di fatto la strategia individuata nel piani precedenti e la rafforzano ulteriormente con la previsione della sostenibilità dello sviluppo e la promozione di modelli partecipativi di produzione e di consumo, coinvolgendo cittadini e imprese, in relazione alla trasversalità della tematica ambientale in ogni attività umana. Il richiamo a impegni internazionali che vedono l’Unione Europea primo attore sul fronte della minimizzazione delle emissioni serra per il rispetto degli obiettivi del Protocollo di Kyoto siglato nel 1997 ed entrato in vigore nel 2005, è un altro filo conduttore.
La necessità di mantenere aggiornata la legislazione comunitaria sia alle indicazioni strategiche dei Programmi di azione ambientali sia ai sistemi integrati di gestione dei rifiuti nel frattempo implementati nei Paesi membri ha fatto approvare la Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti che conferma di fatto l’impostazione delle direttive abrogate, ovvero le precedenti Direttive 75/442 e 91/156 sui rifiuti.
Sempre nell’aprile 2006, dopo un lungo iter iniziato nel 2001 attraverso una legge delega, è stato approvato in via definitiva il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia Ambientale”, entrato in vigore in data 29 aprile 2006.
Il cosiddetto “Codice Ambientale” articolato in 6 parti e 318 articoli modifica la legislazione esistente ed introduce la normativa su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, rifiuti e bonifica dei siti inquinati, tutela dell'aria e risarcimento del danno ambientale. La parte IV del codice composta da 89 articoli, contiene le norme sulla gestione dei rifiuti e sostituisce la legislazione previgente prevedendo uno speciale regime transitorio che salvaguarda le normative attuative sino alla loro sostituzione.
Il provvedimento in questione ha modificato, in alcuni punti chiave, l’approccio normativo in materia di rifiuti, senza comunque stravolgere i dettami della precedente disciplina che, specie nelle disposizioni attuative, vengono confermati.
Viene confermato l’approccio, non più basato sullo smaltimento dei rifiuti, bensì sulla loro gestione ed è proprio la complessità di questo processo che il provvedimento va a regolamentare e disciplinare. Lo smaltimento viene confermato come un’attività “residuale” e viene confermata l’introduzione del sistema gestionale dei rifiuti, dove trovano sempre più spazio la prevenzione e le attività di recupero.
Viene confermata una gerarchia comportamentale con riguardo alla finalità che si prefigge di: “assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci” (art. 178, comma 1).
Tale gerarchia si riferisce a tre diverse situazioni, indicate all’articolo 181 e 182. Articoli che, non a caso, nella sistematica del provvedimento sono collocati nel Capo I, relativo alle “Disposizioni generali”:

La prevenzione della produzione rifiuti riveste carattere di priorità assoluta rispetto a tutto il resto. Per questo vengono coinvolte direttamente le “autorità competenti”, che sono obbligate ad adottare tutto quanto rientri nella loro sfera di competenza specifica per favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

Le azioni individuate al riguardo sono:

Il recupero è subordinato alla prevenzione a monte, ma anche qui c’è il coinvolgimento diretto ed esplicito delle autorità competenti che sono obbligate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso azioni e programmi tesi ad agevolare:

E’ di difficile interpretazione l’esistenza o meno di una priorità all’art. 181 tra le opzioni indicate di riuso, riciclaggio, recupero di materia e recupero energetico.
Lo smaltimento occupa l’ultimo dei tre gradini delle priorità del nuovo sistema gestionale, quindi rappresenta l’ultima alternativa possibile, la modalità residuale del sistema. L’articolo 182 descrive semplicemente le procedure di carattere generale senza entrare nello specifico.
E ribadisce ulteriormente “i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero”.
Lo smaltimento è concepito come strumento per raggiungere un obiettivo specifico (in funzione dell’elevata protezione dell’ambiente e dei controlli efficaci, scopo del Dlgs 152/206, articolo 178, comma 1): la realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento che tenga conto delle tecnologie più perfezionate,tenendo conto del rapporto costi / benefici. Se questo, però, è l’obiettivo generale, gli obiettivi specifici sono:

Il Dlgs 152 definisce anche il significato di rifiutoqualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o l’obbligo di disfarsi”.
I rifiuti vengono classificati in base all’origine e alla pericolosità.
In base all’origine possiamo avere due diverse categorie.

Rifiuti urbani:

Rifiuti speciali:

Allegati al decreto sono elencati i rifiuti classificati in base alla loro pericolosità Rifiuti non pericolosi e Rifiuti pericolosi.

Oltre ad essere definito il concetto di rifiuto, vengono date altre importanti definizioni.

Aspetto estremamente importante, per la materia trattata, è la conferma nel Decreto di una disciplina specifica per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela per l’ambiente stesso, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi.
Il titolo II, dall’art. 217 all’art. 225, confermando gli obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi immessi sul mercato nazionale, prevede anche che le imprese possano creare sistemi volontari, di modello consortile, per la promozione della raccolta, il ritiro e la gestione finalizzata al riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata, organizzata dalle pp.aa. locali.
Si può affermare che il nostro paese possiede ormai una disciplina organica in materia di rifiuti, che è in grado di assegnare alle varie figure implicate procedure di gestione, obblighi e responsabilità inerenti a questa problematica.
Ciò ha favorito e accompagnato la crescita di un’imprenditoria specifica che finalmente si vede riconosciuta tra i soggetti esplicitamente individuati dalla nuova normativa.
Nel corso dei prossimi anni, è prevista l’emanazione di numerosi provvedimenti attuativi del Dlgs 152/2006, che detteranno le modalità di applicazione concrete delle norme presenti nel corpus del codice ambientale.
Al momento della redazione di questo aggiornamento è: