l Consiglio di Amministrazione CONAI, nelle riunioni del 25 marzo e del 24 giugno scorsi, ha deliberato importanti novità per capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande, in linea con quanto previsto dalle nuove definizioni di imballaggio introdotte dal Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), con effetto dal 12 agosto 2026.
Si ricorda infatti che ad oggi rientrano nella definizione di imballaggio e, quindi, sono già nel perimetro della responsabilità del sistema CONAI-Consorzi di Filiera, le sole capsule lasciate vuote dalla macchina erogatrice e quelle progettate per essere svuotate manualmente dal consumatore, con o senza l’ausilio di strumentazione progettata con la capsula stessa. Per maggiori dettagli, si rimanda alla Circolare CONAI del 7.10.2014.
Alla luce di quanto espressamente indicato nell’articolo 3, comma 1, punto 1) del PPWR, tali articoli rientreranno sempre nella definizione di imballaggio (nonostante siano destinati ad essere utilizzati e smaltiti insieme al prodotto) e, pertanto, saranno soggetti alla Responsabilità Estesa del Produttore.
Trattandosi di una novità assoluta, in vista dell’applicazione del citato Regolamento (prevista dal prossimo 12 agosto), si è reso quindi necessario effettuare ulteriori approfondimenti nell’ambito di un apposito Tavolo di lavoro (che ha visto il coinvolgimento delle principali imprese del settore, per il tramite dell’associazione di riferimento), con l’obiettivo di definire le nuove linee guida di seguito riportate.
Per quanto sopra e all’esito degli approfondimenti svolti, il Consiglio ha deliberato che le capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande saranno assoggettate al Contributo ambientale CONAI (CAC) dal 12 agosto 2026, in funzione del materiale di cui sono composte. In particolare:
• Se in alluminio, sarà prevista l’applicazione del valore unitario del CAC (12,00 €/t) fino a settembre 2026, per poi prevedere l’applicazione di un Extra-CAC pari a 108,00 €/t a decorrere dal 1° ottobre 2026, portando dunque il valore del CAC diversificato per tali articoli a 120,00 €/t. L’Extra-CAC sarà funzionale al processo graduale di sviluppo delle raccolte e vedrà coinvolti progressivamente alcuni impianti di selezione e trattamento per promuovere l’intercettazione finalizzata al riciclo di tali articoli.
• Se in carta, rientreranno nella fascia contributiva 1 qualora monomateriali ovvero in una delle altre fasce contributive previste per gli imballaggi compositi a base carta, diversi dai cartoni per liquidi (CPL), secondo le regole vigenti.
• Se in plastica, rientreranno nella fascia contributiva B2.3 qualora monomateriali, ovvero nella fascia contributiva C, tra gli imballaggi poliaccoppiati, qualora composite a prevalenza plastica.
• Se in plastica biodegradabile e compostabile, conformi alla norma EN 13432, sarà prevista l’applicazione del valore unitario del CAC di 45,00 €/t, introducendo quindi un valore di CAC diversificato per le capsule e le cialde in tale materiale. Per detti articoli si determina una piena coerenza tra contenuto (caffè esausto) e contenitore anche nella fase di gestione del rifiuto. Questo aspetto ne consente un avvio congiunto al riciclo organico, attraverso il conferimento nella raccolta dell’umido e il successivo trattamento negli impianti di compostaggio.
Con la medesima decorrenza (12 agosto 2026), gli elementi accessori (sistemi di chiusura, filtri, ecc.) per le capsule saranno parimenti assoggettati al CAC in funzione del materiale di cui sono composti.
In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio ha inoltre sottolineato che da agosto 2026 partirà un periodo transitorio di sperimentazione (non oltre 12 mesi) che consentirà di definire puntualmente il deficit di catena per la gestione delle capsule/cialde/bustine a fine vita, a cui correlare “a regime” il CAC per ciascun materiale di imballaggio. Si ritiene infatti opportuno richiamare l’attenzione sul processo in itinere di evoluzione dei valori dei contributi ambientali dei differenti materiali interessati da questi nuovi articoli, onde evitare che tali valori “transitori” possano influenzare prematuramente le scelte delle aziende, con conseguente rischio di “migrazioni” tra materiali.
La modulistica dichiarativa verrà conseguentemente integrata, per ciascun materiale interessato, con le nuove voci e i rispettivi valori di CAC.
Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI, disponibile sul sito internet www.conai.org.
Per quanto riguarda l’etichettatura ambientale degli articoli in oggetto, si rimanda alla FAQ dedicata disponibile sul sito www.etichetta-conai.com, nell’apposita sezione raggiungibile attraverso il menù a tendina in alto a destra.
Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l’oggetto.
