LA NUOVA LEGGE SUI REATI AMBIENTALI

Il Senato italiano ha approvato definitivamente il disegno di legge sui delitti contro l’ambiente.
L’approvazione è arrivata dopo una battaglia di vent’anni ed è stata salutata come una grande vittoria per i movimenti ambientalisti italiani. 

Il disegno di legge era un’iniziativa parlamentare e non governativa: era nato da una proposta di legge del presidente della Commissione ambiente della Camera, Ermete Realacci. Con la sua approvazione alcuni cri­mini con­tro l’ambiente non saranno più considerati semplici con­trav­ven­zioni ma reati inseriti nel codice penale italiano, i tempi di pre­scri­zione sono raddoppiati e le pene pos­sono arri­vare fino a 20 anni di carcere.

Cinque nuovi reati
In base al nuovo prov­ve­di­mento diven­tano reati l’inquinamento ambientale, il disa­stro ambien­tale, l’impedimento dei con­trolli, l’omessa boni­fica e il traf­fico di mate­riale radioat­tivo.

Inquinamento ambientale 
Il nuovo articolo del codice penale punisce l’inquinamento ambientale con la reclusione da 2 a 6 anni e con una multa che può andare da 10 mila a 100 mila euro. L’inquinamento ambientale punisce chi provoca «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».
Sono previste anche delle aggravanti con un aumento delle pene nel caso il reato di inquinamento abbia provocato delle lesioni o la morte di una o più persone. Le pene vengono aumentate in modo progressivo a seconda che ci sia stata lesione semplice, lesione grave, gravissima o morte. Se gli eventi lesivi derivati dal reato sono plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo: il limite massimo per la detenzione è 20 anni.

Disastro ambientale
Vengono considerati disastri ambientali: «l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo». In questi casi le pene vanno da 5 a 15 anni ed è prevista un’aggravante: quando il disastro ambientale viene commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o causa danno a specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi
Nel caso in cui i reati di inquinamento e di disastro ambientale vengano commessi per colpa e non per dolo, cioè non intenzionalmente, le pene saranno ridotte fino ad un massimo di due terzi.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Commette questo reato «chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente». La legge, in questi casi, prevede pene da 2 a 6 anni di carcere e una multa da 10 mila a 50 mila euro.

Impedimento del controllo
«Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti» sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Associazioni contro l’ambiente
La legge prevede specifiche aggravanti nel caso i reati vengano commessi in forma associativa.

Confisca
«In caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi il giudice deve sempre ordinare la confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commetterlo. Niente confisca quando i beni appartengano a terzi estranei al reato. Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente. I beni e i proventi confiscati sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi. Niente confisca quando l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino».

 

via ilpost.it